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Il decreto "Conto energia" 2007 distingue fra 3 diversi tipi d’impianti fotovoltaici: b1) impianto fotovoltaico non integrato è l’impianto con moduli ubicati al suolo, ovvero con moduli collocati, con modalità diverse dalle tipologie di cui agli allegati 2 e 3, sugli elementi di arredo urbano e viario, sulle superfici esterne degli involucri di edifici, di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione; | b2) impianto fotovoltaico parzialmente integrato: è l’impianto i cui moduli sono posizionati, secondo le tipologie elencate in allegato 2, su elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione; | b3) impianto fotovoltaico con integrazione architettonica: è l’impianto fotovoltaico i cui moduli sono integrati, secondo le tipologie elencate in allegato 3, in elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione; | Gli impianti fotovoltaici installati su tetti piani e a falda sono della categoria b2 (allegato 2 del decreto). Gli incentivi variano in funzione della tipologia dell’impianto e vengono in ogni caso pagati per 20 anni. Schema degli incentivi per kW prodotto: Potenza nominale dell’impianto P (kW) | Impianti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b1) | Impianti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b2) | Impianti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b3) | | 1 ≤ P ≥ 3 | 0,40 | 0,44 | 0,49 | | 3 < P ≥ 20 | 0,38 | 0,42 | 0,46 | | P > 20 | 0,36 | 0,40 | 0,44 | Queste tariffe sono valide fino al 31 dicembre 2008 Le tariffe di cui ai commi 1 e 2 sono incrementate del 5% con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale nei seguenti casi: a) per impianti fotovoltaici ricadenti nelle righe B) e C), colonna 1, della tabella riportata al comma 1, i cui soggetti responsabili impiegano l‘energia prodotta dall’impianto con modalità che consentano ai medesimi soggetti di acquisire, con riferimento al solo impianto fotovoltaico, il titolo di autoproduttore di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modificazioni e integrazioni; b) per gli impianti il cui soggetto responsabile è una scuola pubblica di qualunque ordine e grado o una struttura sanitaria pubblica; c) per gli impianti integrati, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b3), in superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di destinazione agricola, in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto; d) per gli impianti i cui soggetti responsabili sono enti locali con popolazione residente inferiore a 5000 abitanti sulla base dell’ultimo censimento Istat. Ci sono inoltre premi per chi sceglie il sistema di scambio sul posto, per chi rende l’uso dell'energia più efficiente, per chi costruisce una casa a bassa consumo energetico. Il premi possono raggiungere al massimo il 30% delle tariffe applicate e sono valide per tutto il tempo degli incentivi. Se l'impianto fotovoltaico non è superiore ai 20 kW può beneficiare della disciplina dello scambio sul posto. Diversamente l'energia electtrica prodotta, qualora immessa nella rete elettrica, è ritirata con le modalità e alle condizioni fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ovvero ceduta sul mercato. Questo significa un ulteriore beneficio compreso tra il 15% e il 30%, secondo la scelta. Per la realizzazione dell’impianto si può beneficiare di incentivi pubblici nazionali, regionali, locali e comunitari in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, fino il 20% del costo dell'investimento. *** Consulta la nostra raccolta di bandi regionali aperti nel settore fotovoltaico. Documentazione finale d'entrata in esercizio 1. Documentazione finale di progetto dell’impianto, realizzato in conformità alla norma CEI- 02, firmato da professionista o tecnico iscritto all’albo professionale. La documentazione finale di progetto deve essere corredata da elaborati grafici di dettaglio e da almeno cinque fotografie su supporto informatico volte a fornire, attraverso diverse inquadrature, una visione completa dell’impianto, dei suoi particolari e del quadro di insieme in cui si inserisce e a supportare quanto dichiarato ai sensi della lettera d) della sottostante dichiarazione sostitutiva di atto notorio. 2. Scheda tecnica che riporta l'ubicazione e la potenza nominale dell'impianto, la tensione in corrente continua in ingresso al gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, la tensione in corrente alternata in uscita dal gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, le caratteristiche dei moduli fotovoltaici, del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, la produzione annua attesa di energia elettrica, le modalità con le quali viene assicurato il rispetto dei requisiti tecnici di cui all’allegato 1 al presente decreto. 3. Elenco dei moduli fotovoltaici indicante modello, marca e numero di matricola, e dei convertitori della corrente continua in corrente alternata, con indicazione di modello marca e numero di matricola. 4. Certificato di collaudo dell’impianto. 5. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà autenticata, firmata dal soggetto responsabile, con la quale si attesta: a) la natura del soggetto responsabile, con riferimento all’articolo 3; b) la tipologia dell’intervento di realizzazione dell’impianto (nuova costruzione, potenziamento, rifacimento totale) c) la conformità dell’impianto e dei relativi componenti alle disposizioni dell’articolo 4; d) la tipologia dell’impianto, in relazione a quelle definite all’articolo 2, comma 1, lettere b1), b2), b3), con riferimento, per le medesime lettere b2) e b3), alle specifiche tipologie di cui agli allegati 2 e 3, nonché, qualora ne ricorra il caso, della specifica applicazione, con riferimento all’articolo 6, comma 4; e) la data di entrata in esercizio dell’impianto in relazione alla definizione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g); f) se l’impianto opera o meno in regime di scambio sul posto; g) di non incorrere in condizioni che, ai sensi dell’articolo 9, commi 1, 2, 3 e 4, comportano la non applicabilità o la non compatibilità con le tariffe di cui all’articolo 6 e con il premio di cui all’articolo 7. 6. Copia, ove ricorra il caso, della denuncia di apertura dell’officina elettrica.
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